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Sindaco

Il Servizio Comunale di Protezione Civile, fa capo al Sindaco, per legge Autorità Comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, Egli o suo Delegato assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di vigilanza, soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, recupero dei beni e ripristino, e provvede a mezzo di ordini anche verbali se occorre, agli interventi necessari dandone comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. In relazione alla tipologia ed entità dell’emergenza, il Sindaco sente, eventualmente, il “Comitato Ristretto di Coordinamento” o il “Comitato Comunale di Protezione Civile” e dispone l’attivazione parziale o totale delle procedure di emergenze. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto che adotta i provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale di protezione civile. In previsione di rischi conseguenti ad eventi straordinari (ricorrenze o manifestazioni di grande richiamo e partecipazione) il Sindaco o suo delegato, al fine di prevenirne l’insorgere o ridurne ogni effetto, dispone uno specifico servizio di vigilanza, ordine e pronto intervento ed assistenza, a mezzo di apposita Squadra di personale dipendente, coadiuvata, se necessario, nonché dal Volontariato. In caso di emergenza di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) e c), Legge n. 225/92, il Sindaco, a chiamata del Prefetto, dispone l’intervento del S.C.P.C. in collaborazione e coordinamento con la struttura di Protezione Civile della Prefettura.

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